Ti interessa la cancellazione dei fallimenti perché sai già di essere fallito e vuoi sapere se, in base alla normativa vigente, ti possiamo cancellare/riabilitare?

COMPILA il modulo di richiesta informazioni e sarai immediatamente contattato da un nostro consulente TEMPESTIVAMENTE E SENZA ALCUN IMPEGNO!!

ATTENZIONE: A TUTELA DELLA VOSTRA PRIVACY TUTTE LE COMUNICAZIONI AVVERRANNO IN MANIERA ANONIMA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL.

Servizio richiesto*
Nome*
Cognome*
Telefono*
Email*
Regione residenza*
Provincia residenza*
Codice Fiscale
Modalità contatto*
Dalle ore*
Alle ore*
    Scrivi il risultato
INFORMATIVA ai sensi del Regolamento (UE) 2016/ 679 (GDPR)

VISUALIZZA L'INFORMATIVA

Accetto le condizioni

CHIAMACI SUBITO per informazioni allo Tel. 06 70008000

ACQUISTA SUBITO UNO DEI NOSTRI PACCHETTI DI VISURE PER VERIFICARE IL TUO NOME non solo in CRIF ma anche in CTC, EXPERIAN, CAI, BANCA D’ITALIA, CERVED , PROTESTI

Il Fallimento è una procedura concorsuale che si prefigge come obiettivo la soddisfazione coattiva delle ragioni dei creditori posti in condizione di parità reciproca (par condicio creditorum), attraverso la messa in liquidazione del patrimonio insolvente dell’imprenditore. Cancellazione Fallimento: approfondimenti e info.
In altri termini, tutto il patrimonio del fallito è messo a disposizione dei creditori, i quali vi concorrono paritariamente (salvo cause legittime di prelazione dei creditori privilegiati portatori di garanzie reali ipoteche,pegni,mutui) e in misura proporzionale all’ammontare del credito.
Il fallimento è regolato dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e successive modifiche. Detta legge è stata di recente modificata, in particolare, dal d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d. lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Affinché il Tribunale dichiari il fallimento è necessario che sussistano due presupposti:

  1. Presupposto soggettivo: la natura di imprenditore commerciale privato  non piccolo del debitore, che sia in attività o che non abbia cessato l’esercizio entro l’anno.
  2. Presupposto oggettivo: la sussistenza dello stato di insolvenza, intesa come l’incapacità da parte dell’imprenditore, non transitoria, di  soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

La procedura concorsuale è compresa tra due atti ineliminabili:

  1. La sentenza dichiarativa di fallimento che può essere promossa su ricorso dei creditori, su richiesta dello stesso debitore ,su istanza dello stesso P.M. o d’ufficio.
  2. Il decreto di chiusura del fallimento che si verifica quando i creditori non propongono domande di immissione al passivo nei termini prescritti, quando tutto il passivo accertato a carico del fallimento è stato saldato, quando il patrimonio del fallito è stato ripartito e infine quando non sono possibili ripartizioni per mancanza di attivo.

Allorché si verifica una delle ipotesi summenzionate la procedura fallimentare si arresta e decadono tutti gli organi.