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Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un Notaio, Ufficiale giudiziario, Segretario Comunale o dai Capi delle stanze di compensazione site presso le sedi della Banca d’Italia  di Roma e Milano (esclusivamente per gli assegni presentati presso le stesse) il mancato pagamento di un assegno o cambiale. Nell’ordinamento italiano la disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l’assegno. Il creditore consegna il titolo all’ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l’accettazione; a fronte del rifiuto, l’ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Nella pratica, per svolgere dette operazioni – esclusa, comunque, la redazione dell’atto – l’ufficiale giudiziario e il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari (i cosiddetti presentatori), in possesso di determinati requisiti, nominati su loro designazione dal presidente della corte di appello, così come il segretario comunale può servirsi del messo comunale.Il protesto è di particolare importanza ed efficacia in quanto consente al portatore del titolo che non abbia ricevuto il pagamento di agire per le vie legali  per ottenere la somma dovuta contro colui che ha emesso il titolo nonché contro coloro che abbiano fatto circolare il titolo stesso mediante girata (azione di regresso).
Gli effetti del protesto, inoltre, prevedono la pubblicazione del nominativo nel Registro informatico dei protesti, curato dai Presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura, e la comunicazione al Prefetto competente per territorio..
Per ciò che concerne l’assegno è bene distinguere due ipotesi:

  • L’emissione di assegno senza provvista, ipotesi che si concretizza nel caso in cui , sul conto corrente di chi l’ha emesso manchino le somme necessarie perché la banca/posta possa eseguire l’ordine di pagamento, anche solo per una parte dell’importo.
  • L’emissione di assegno senza autorizzazione, ipotesi che si realizza, quando, non c’è o si è interrotto il rapporto  o la convenzione che attribuiscono al cliente l’autorizzazione ad emettere gli assegni.

L’emissione di assegno senza provvista costituisce un illecito amministrativo punito dalla legge con un sanzioni amministrative e con la “revoca di sistema”ossia l’iscrizione alla C.A.I., centrale d’allarme interbancaria che comporta il divieto per sei mesi per qualsiasi banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni d’assegno, rilasciare nuovi libretti  nonchè pagare assegni (L. n.386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99). Le sanzioni pecuniarie variano da euro 516 a euro 3.099, e possono salire sino a euro 6.197 e per gli assegni il cui importo facciale è superiore a 51.645 euro sono previste delle sanzioni amministrative accessorie come per es. l’interdizione per l’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale e incapacità di contrattare con la P. A. la cui inosservanza è punita con la reclusione.
Tali sanzioni  e la “revoca di sistema” possono essere evitate tramite il pagamento tardivo, ossia il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno ai fini dell’incasso. Oltre l’importo dovuto e non pagato dall’emittente dovrà essere, a titolo di oneri accessori, una penale del 10% della somma, gli interessi legali che intercorrono dalla data di presentazione dell’assegno e quella del pagamento e le relative spese di protesto.
Nel caso di emissione d’assegno senza autorizzazione l’illecito si perfeziona all’atto della sua emissione e non è sanabile.